Creato il 5 Maggio 2020

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

Con la Legge di Bilancio 2020, art.1 commi da 738 a 783, dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione i dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Il testo della nuova Legge è in allegato a questa pagina.

Anno 2023

Proroga al 30 giugno 2023 del termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021

Con il Decreto Milleproroghe 2022 è stata disposta la proroga al 30 giugno 2023 del termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021

Anno 2022

Proroga al 31 dicembre 2022 per la presentazione della dichiarazione IMU 2021

Con il decreto-legge 73/2022 del 21 giugno, cd. Decreto Semplificazioni 2022, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2022 per la presentazione della dichiarazione IMU 2021.
Per assolvere l'adempimento, i contribuenti interessati dovranno compilare il nuovo modello aggiornato alle recenti modifiche normative.
Il nuovo modello con relative istruzioni per la compilazione è disponibile nella sezione Modulistica IMU

Aliquote e scadenze

Per il 2022 le aliquote da utilizzare per il calcolo del tributo sono quelle relative al 2020, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28 settembre 2020.
Le scadenze degli adempimenti relativi all'IMU, sono le seguenti:
    • 16 giugno 2022: pagamento rata acconto IMU 2022;
    • 30 giugno 2022: presentazione dichiarazione IMU anno 2021;
    • 16 dicembre 2022: pagamento rata saldo IMU 2022.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso".

Abitazione principale
Art. 5-decies DL. 146/2021, convertito in L. 215/2021
Per l'abitazione principale è stato specificato che, in presenza di nuclei familiari con residenza in immobili differenti, il contribuente debba scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare della esenzione.
Per beneficiare della esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019"

Immobili merce
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, a norma dell’art. 1, comma 751, della L. 160/20219 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (c.d. immobili merce), sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Riduzione del 62,5% per i pensionati residenti all'estero
La Legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 743 della Legge 234/2021) dispone che a partire dal 1/1/2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU sia applicata nella misura del 37,5%. 
E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione bilaterale con l'Italia o di una pensione in regime Comunitario e che sono residenti all'estero.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)
*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma).
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU

Pagamento con modello F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente, deve essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 75075 del 19/06/2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.

Versamento dall'estero
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, per la quota riservata allo Stato occorre emettere un bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000, per la quota spettante al Comune di Cattolica (BIC UNCRITM1SN5) il codice IBAN è: IT20Z0200867750000010557764. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune. 

Anno 2021

Dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2020 – Scadenza 30 giugno 2021 – Versamento della prima rata IMU - FAQ

Il Ministero dell'Economia, in data 8 giugno 2021, ha pubblicato due FAQ relative alla dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2020, in scadenza al 30 giugno 2021 e al calcolo della prima rata IMU, in scadenza al 16 giugno 2021.
Nello specifico, si chiarisce che:

  • l'obbligo di dichiarazione entro la fine del mese riguarda anche i beneficiari dell’esenzione Imu da Covid nel 2020;
  • non è necessario ripresentare la dichiarazione per comunicare il venir meno dell’esenzione trattandosi di disposizioni per loro natura temporanee;
  • in merito al calcolo della prima rata la faq riporta il seguente esempio "per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi."

Il testo completo si trova nella sezione Allegati, in fondo alla pagina

Aliquote e scadenze

Per il 2021 le aliquote da utilizzare per il calcolo del tributo sono quelle relative al 2020, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 28 settembre 2020.
Le scadenze degli adempimenti relativi all'IMU, sono le seguenti:
    • 16 giugno 2021: pagamento rata acconto IMU 2021;
    • 30 giugno 2021: presentazione dichiarazione IMU anno 2020;
    • 16 dicembre 2021: pagamento rata saldo IMU 2021.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso".

Pagamento con modello F24
Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente, deve essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 75075 del 19/06/2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.

Versamento dall'estero
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il mod. F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, per la quota riservata allo Stato occorre emettere un bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000, per la quota spettante al Comune di Cattolica (BIC UNCRITM1SN5) il codice IBAN è: IT20Z0200867750000010557764. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune. 

Riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
- art. 1 comma 48.  A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.
Quindi hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari in convenzione bilaterale con l'Italia o di una pensione in regime Comunitario e che sono residenti all'estero.
Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l'Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell'ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela. (fonte INPS)
*I Paesi dell'ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU

Esenzioni per particolari categorie di immobili:
All'Art.1, comma 599 viene prevista l’esenzione Imu in riferimento alla prima rata per gli immobili posseduti a titolo di proprietà e nei quali si svolgono attività connesse al turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. L’esenzione riguarda:
  a) immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
  b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e  dei campeggi,  a  condizione  che  i  relativi  soggetti  passivi,   come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
  c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da  parte di  imprese  esercenti  attivita'  di   allestimenti   di   strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  d) immobili destinati a discoteche, sale da  ballo,  night  club  e simili,  a  condizione  che  i  relativi   soggetti   passivi,   come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

Aggiornata la sezione modulistica, a questo link

Modulistica in vigore dal 2021

Anno 2020

VERSAMENTI

Per il 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2019.
Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 18 marzo 2020, la nuova IMU non è dovuta solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- immobile venduto nel corso del 2019;
- cambio di destinazione da immobile a disposizione ad abitazione principale avvenuto nel 2019;
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

ALIQUOTE

Per l’anno 2020, i comuni possono approvare le aliquote ed il regolamento IMU entro il 30 giugno 2020.
In ogni caso dette deliberazioni hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno 2020.

Tale ultimo termine è stato da ultimo differito al 30 settembre 2020 dalla legge di conversione del d.l. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio.

QUOTA STATO:

Ai sensi dell’art. 1, comma 744 della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Il versamento, calcolato utilizzando l'aliquota deliberata dal Comune, deve essere effettuato contestualmente allo Stato ed al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, distinti per le due quote.

DETRAZIONI

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE - solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Dal primo gennaio 2020 non costituisce presupposto dell’imposta IMU il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Quindi se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra loro in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%).

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.