Referendum in materia di riduzione numero parlamentari 2020

REFERENDUM COSTITUZIONALE ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 Ottobre 2019

 

QUANDO SI VOTA

Si vota Domenica 20 Settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e Lunedì 21 Settembre dalle 7.00 alle 15.00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti.

 

PER COSA SI VOTA

“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ” approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 Ottobre 2019. D.P.R.17.07.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.07.2020

 

CHI PUO' VOTARE

Possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il 18mo anno di età alla data di domenica 20.09.2020.

 

COME SI VOTA

Per votare l' elettore deve esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento

personale (carta d'identita' o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica Amministrazione).

Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l' esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale.

 

VOTO ASSISTITO

La legge 17/2003 permette, agli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di annotare in modo permanente il diritto all' esercizio del voto con l' assistenza di un accompagnatore di fiducia, mediante l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale (timbro AVD), nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali, per evitare che l'elettore debba produrre ad ogni consultazione il certificato medico idoneo per ottenere l'assistenza al voto.

Pertanto chi è affetto da grave infermità fisica può esercitare il diritto al voto con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, liberamente scelto, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. L' accompagnatore prescelto può esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale viene fatta apposita annotazione dal presidente di seggio.

 

COME FARE

L'elettore avente diritto, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cattolica, può richiedere

all'Ufficio Elettorale del Comune l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, presentando:

  1. la richiesta compilata (il modulo è disponibile presso l'ufficio elettorale)
  2. la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dall'Azienda Sanitaria Locale (dovrà attestare esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto al voto);
  3. un documento d' identità;
  4.  la tessera elettorale per l'apposizione del timbro.

N.B. Gli elettori NON VEDENTI possono esibire in luogo del certificato medico di cui sopra, il libretto nominativo di pensione rilasciato dall' INPS (in precedenza dal Ministero dell' Interno) nel quale sia indicata la categoria CIECHI CIVILI ed uno dei codici attestanti la cecità assoluta, quali 06, 07, 10 , 11, 15, 18 -19.

 

PER L'AUTORIZZAZIONE AL VOTO ASSISTITO

Ufficio Elettorale del Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt 5 - tel.0541/966547

 

VOTO DOMICILIARE

E' la possibilità di esprimere il voto, presso l'abitazione in cui dimora l'elettore affetto da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, contenuta nel decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1 [2], convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22 [3], modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46 [4]. La legge estende il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 05 febbraio 1992, n. 104).

 

COME FARE

La legge ha modificato i termini per rivolgere al Sindaco del Comune (nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto) la dichiarazione, che deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione inviando:

  1. una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, con indicazione esatta e completa dell'indirizzo e possibilmente, un recapito telefonico;
  2. la copia della tessera elettorale e copia del documento di identità;
  3. la certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui è elettore. Si ricorda, inoltre, che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano anche alle consultazioni referendarie nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio nazionale.

 

DOVE

Per il certificato medico: Asl Rimini

Per l' autorizzazione al voto domiciliare: Ufficio Elettorale del Comune di Cattolica P.zza Roosevelt -5 tel 0541/966547

 

VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI.

La legge 6 maggio 2015, n.52 reca oltre alla riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati, anche alcune modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per il referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.

Pertanto, ferme restando tutte le norme vigenti che prevedono l'inserimento d'ufficio in elenco dei residenti all'estero, viene ora riconosciuto stabilmente per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione estero, previa espressa opzione valida per un'unica consultazione, agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari loro conviventi.

L' opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine).

Tale opzione può essere inviata per posta, per telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure recapitata a mano al comune anche da persona diversa dell'interessato.

A tale opzione andrà necessariamente allegata copia di un documento d'identita' valido dell'elettore e deve contenere l'indirizzo postale estero a cui va inviato il plico elettorale.

 

VOTO CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per il referendum trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e successive modificazioni.

Tali elettori vengono inseriti d'ufficio in un elenco per votare per corrispondenza, tuttavia è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione.

Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge n. 459 del 2001, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione).

L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto. L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.