Creato il 13 Dicembre 2012

1) Assegno di maternita' dei comuni
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 ed è disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità, o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo.
Possono presentare domanda le madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, residenti nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo. Può essere richiesto da persone diverse dalla madre in casi particolari appositamente disciplinati dalla legge.
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune, il quale è competente anche per i controlli e provvedimenti di revoca, ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
La domanda, redatta su apposito modulo disponibile c/o l'Urp e c/o il servizio Politiche Sociali, deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.
 
2) Assegno per i tre figli
 
L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. Requisiti per ottenere il beneficio:
essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale.
risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno, rivalutato annualmente.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.