Creato il 27 Settembre 2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
E' la dichiarazione, prevista dal D.P.R. 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
 
CARTA D'IDENTITA'
La carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale nel quale sono contenuti i propri dati anagrafici, può essere richiesta dal cittadino italiano, residente in Italia. La carta' d'identita' viene rilasciata anche agli stranieri residenti nel Comune di Cattolica ma con la dicituta “NON valida per l'espatrio”.
 
CERTIFICATI STORICI DI DI FAMIGLIA O DI RESIDENZA
Sono certificati che attestano la composizione della famiglia anagrafica o la residenza ad una certa data. Per ottenere tali certificati va compilato apposito modello in cui bisogna specificare nome, cognome e data di nascita della persona cui si riferisce il certificato, indicando il periodo storico di riferimento, firmare il modello e riportare gli estremi di un documento di identità.
 
AUTENTICHE DI FIRMA, FOTO E DI DOCUMENTI
L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'entrata in vigore del D.P.R. 28.12.2000, n.445 ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma, disponendo che la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi ENEL, TELECOM, ecc.) non devono più essere autenticate. E' sufficiente firmare davanti al funzionario dell'ente incaricato a ricevere la pratica o inviarla allegando la fotocopia di un documento d'identità valido. La legge dispone che i funzionari comunali possano autenticare solo firme apposte su atti (domande, istanze, dichiarazioni) diretti esclusivamente agli organi della pubblica amministrazione. Per gli usi il cui fine è a carattere privatistico, occorre rivolgersi ad un notaio. Le sottoscrizioni di istanze possono essere autenticate non solo dal funzionario comunale, ma anche dal funzionario dell'ufficio che ha richiesto la documentazione, in qualsiasi Comune, anche diverso da quello di residenza.
 
CAMBI DI RESIDENZA
Le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza da un altro comune, dall'estero o verso l'estero, nonchè le dichiarazioni di cambiamento di abitazione all'interno dello stesso comune vanno effettuate nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (avvenuto trasferimento).
 
ANAGRAFE CANINA
Con la Legge n. 27 del 7 Aprile 2000 la Regione Emilia-Romagna ha recepito la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, allo scopo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, condannando qualsiasi atto di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Pertanto i proprietari di cani devono provvedere all'iscrizione del proprio animale presso l'Anagrafe Canina del Comune di residenza e comunicare all'ufficio tutte le successive variazioni (cambio di proprietà e di residenza, decesso o eventuale smarrimento del proprio cane).
Tutte le comunicazioni (iscrizione, morte, passaggio di proprietà, cambio di residenza, smarrimento) devono essere effettuate in forma scritta e sottoscritte dall'interessato.