Creato il 10 Marzo 2020

Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Il documento integrale è scaricabile nella sezione "Allegati"

Video Conferenza Stampa del Premier Giuseppe Conte: https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/videos/200926397811043/

 

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020, n.6, recante «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
 
Visto il decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure  urgenti  in materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 25 febbraio  2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19, applicabili  sull'intero  territorio  nazionale», pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020, n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che  l'Organizzazione  mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi,lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 
Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero  territorio nazionale  le misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a    garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi  di  profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti  i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali,dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,  per la  pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e  lo  sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
 
                             
DECRETA:
 
Art. 1
 
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 le misure di cui all'art.1 del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
 
2. Sull'intero  territorio  nazionale  e'  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:
   
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni,in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o  a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni  sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2
(Disposizioni finali)
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

 

    Roma, 9 marzo 2020

 
Il Presidente       
del Consiglio dei ministri
Conte           

Il Ministro della salute
Speranza

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421

 

 

Allegati

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