Creato il 14 Marzo 2020

ORDINANZA N.  53  del  13 marzo 2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI
DELL’ART. 50, COMMA 5, D.LG. 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL DIVIETO
DI ACCESSO NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER EVITARE FENOMENI DI
ASSEMBRAMENTO DELLE AREE

IL SINDACO

 

VISTI
- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 23/02/2020, acquisita agli atti con Prot.n. 55479 del 24/02/2020,
con cui il Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto
dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
dell’incremento dei casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure
urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-
Romagna;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.16 del 24.02.2020, recante “Chiarimenti
applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il
Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019", nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle
Autorità Territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni laddove necessarie in ragione
di particolari esigenze delle comunità locali;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID- 19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;

- l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna del 10 marzo 2020 con cui si è
disposto di chiudere i mercati tutti i giorni della settimana e non solo nei week end, con l'esclusione dei
banchi alimentari laddove assicurassero la distanza minima tra le persone;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria internazionale indica chiaramente la necessità di
adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto
di ogni forma di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche
legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il
proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;
TENUTO CONTO che, nonostante le prescrizioni in vigore, in particolare l’art. 1, comma 2 del DPCM 9
marzo 2020: ”Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico”, si registrano di comportamenti personali in violazione delle disposizioni
riguardanti il predetto di ogni forma di assembramento in particolar modo presso parchi e giardini pubblici;
RITENUTO di dover adottare un provvedimento di limitazione della fruizione dei parchi e dei giardini pubblici
al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento e comportamento che costituisca violazione del
mantenimento della distanza interpersonale di un metro (c.d. droplet) anche al fine di consentire alla polizia
locale di effettuale un’adeguata attività di vigilanza sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;
DATA preventiva informazione dell’adozione della presente ordinanza al Prefetto di Rimini che ne ha
condiviso i contenuti;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e successive. modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all’adozione di
ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale;
ORDINA
dal 13 marzo fino al 3 aprile 2020, al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di
persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro (lett. d) dell’allegato 1 del DPCM 9 marzo 2020)
a) il divieto di accesso, in qualunque forma di assembramento e comportamento che costituisca violazione
dell’obbligo di mantenere tra le persone una distanza di almeno un metro, a tutti i parchi e giardini pubblici
comunali.
PARCO DELLA PACE, (Via Francesca Da Rimini, Via IV Novembre, Via Malatesta, Via Guidi, Via Estense)
PARCO PEEP (Via Macanno, Via Nenni, Piazza A. Moro, Via Mattei)
PARCO DELLE QUERCE O DI VIA F. DA RIMINI,
PARCO QUASIMODO (Via Carpignola, Via Macanno, Via Quasimodo.)
PARCO ROBINSON (Via Viole, Via Parini.)
GIARDINETTI PRIMAVERA (via A. Costa)
GIARDINI DI VIA BOITO,
VIA FELLINI, (zona Centro Commerciale Diamante)
SKATEPARK MELVIN JONES (Via Sigismondo, Largo Della Pace, Via De' Medici, Via Francesca Da Rimini.)
GIARDINI EUROPA (In fondo a via Carducci)
PARCO LE NAVI,
GIARDINI DE AMICIS,
PARCO DEL CONCA,
GIARDINI VIA FOSCOLO,
GIARDINI VIA VIVALDI,
GIARDINI VIA LAMARMORA,
PARCO VIA. SALVO D’ACQUISTO
PARCO VIA DEL BIANCOSPINO (tra via del Biancospino e via Cabral)
VELODROMO
PARCO DI VIA CRISPI (Via F. Crispi, via F.lli Cairoli.)
PARCO DI VIA MAMELI (tra via Mameli e via Quarto)

b) Il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture e giochi per bambini, degli impianti sportivi a libera
fruizione, presenti all’interno di parchi e giardini pubblici, nonché sulle spiagge
RACCOMANDA
- in tutte le aree verdi pubbliche (parchi, giardini, verde annesso a edifici pubblici e verde di arredo) diverse
da quelle sopra indicate il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM 9 marzo in ordine al divieto
di ogni forma di assembramento;
- in ogni zona del Comune di Cattolica il puntuale rispetto da parte dei singoli cittadini delle disposizioni
relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, situazioni
di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza previste dal DPCM
11.03.2020;
Il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cattolica.
Si trasmette il presente provvedimento per conoscenza:
- al Prefetto di Rimini: protocollo.prefrn@pec.interno.it
- Comando Tenenza Carabinieri di Cattolica
- alla Polizia Locale
 

Cattolica,  13/03/2020

IL SINDACO
  VALERIA ANTONIOLI / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

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